Schede Dati di Sicurezza – Deroga per prodotti “a scaffale”
A partire dal 1° giugno 2015 è diventato obbligatorio classificare, imballare ed etichettare non solo le sostanze pericolose, ma anche le miscele pericolose secondo il Regolamento n.1272/2008 (CLP).
In tale data è diventato obbligatorio fornire la scheda dati di sicurezza aggiornata secondo l’allegato II del Regolamento n.453/2010; le schede di sicurezza aggiornate devono presentare sia la classificazione della miscela al punto 2.1 che la classificazione delle sostanze componenti al punto 3.2 a norma con Regolamento CLP e non sarà più presente la vecchia classificazione secondo la Direttiva 1999/45/Ce.
Per quanto riguarda invece le miscele messe in commercio prima del1° giugno 2015 è stata pubblicata la circolare Ministero della Salute – Circolare n. 0018101 del 26 maggio 2015 – Applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno. La circolare quindi specifica che per i prodotti già immessi sul mercato prima del 1° Giugno 2015non vale l’obbligo di essere rietichettati e reimballati in conformità del Regolamento fino al 1° giugno 2017.
Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017:
1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita? (No: deroga non applicabile, Si: Continua punto 2);
2. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (No: deroga non applicabile, Si: Continua Punto 3);
3. Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015? (No: continua. Si: La miscela è conforme e può usufruire della deroga);
Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017):
1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (No: deroga non applicabile’ Si: Continua Punto 2);
2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno2015? (No: deroga non applicabile SI: La miscela è conforme e può usufruire della deroga)